IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  2  e  5,  comma  1, del decreto legislativo 6
settembre  1989,  n.  322,  recante  norme  sul  Sistema   statistico
nazionale   e   sulla  riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della  legge  23  agosto  1988,  n.
400;
  Ritenuta   la  necessita'  di  adottare  un  atto  di  indirizzo  e
coordinamento come previsto dall'art 5, comma 2, del  citato  decreto
legislativo  n.  322  del  1989,  per  dettare  i criteri informativi
sull'organizzazione degli  uffici  regionali  di  statistica,  tenuto
conto  che  in  tale senso e' intervenuta intesa con i rappresentanti
delle regioni;
  In conformita' alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19
dicembre 1990, adottata su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
regionali ed i problemi istituzionali;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                  Uffici di statistica delle regioni
  1.  Gli  uffici  di  statistica  delle regioni costituiti con legge
regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, sono parte integrante del Sistema statistico nazionale.
Essi sono l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale  per
quanto di pertinenza delle rispettive regioni.
  2. Gli uffici di statistica delle regioni esercitano i compiti loro
assegnati nell'ambito del programma statistico nazionale adottato  ai
sensi  dell'art.  13 del decreto legislativo n. 322 del 1989. Di essi
si puo' avvalere l'ISTAT per le rilevazioni statistiche  interessanti
le materie di attribuzione regionale.
  3.  Nell'espletamento  dei compiti di cui al comma 2, gli uffici di
statistica delle regioni operano in stretto  collegamento  funzionale
con  l'ISTAT  e  si attengono agli atti di indirizzo emanati ai sensi
dell'art. 21 del decreto legislativo n. 322 del 1989.