IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 2 e 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di adottare un atto di indirizzo e coordinamento come previsto dall'art 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, per dettare i criteri informativi sull'organizzazione degli uffici regionali di statistica, tenuto conto che in tale senso e' intervenuta intesa con i rappresentanti delle regioni; In conformita' alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1990, adottata su proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; Decreta: Art. 1. Uffici di statistica delle regioni 1. Gli uffici di statistica delle regioni costituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono parte integrante del Sistema statistico nazionale. Essi sono l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive regioni. 2. Gli uffici di statistica delle regioni esercitano i compiti loro assegnati nell'ambito del programma statistico nazionale adottato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989. Di essi si puo' avvalere l'ISTAT per le rilevazioni statistiche interessanti le materie di attribuzione regionale. 3. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, gli uffici di statistica delle regioni operano in stretto collegamento funzionale con l'ISTAT e si attengono agli atti di indirizzo emanati ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 322 del 1989.